Cari lettori,
la scelta consapevole di condividere parte del percorso della nostra vita con un'animale d'affezione impone una seria riflessione a partire dalla individuazione del luogo in cui acquistare e/o adottare il nostro futuro amico.
In punto è doveroso ricordare la presenza di numerosi canili dislocati su tutto il territorio nazionale che ospitano un numero sempre crescente di cani abbandonati. La legge quadro sul randagismo (L.281/1991), infatti, ha vietato la soppressione degli animali vaganti ritrovati ed ha stabilito che detti animali (qualora non fosse possibile restituirli immediatamente ai legittimi proprietari) vengano ricoverati in strutture che garantiscano buone condizioni di vita ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie (garantite dal controllo dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali). Solo laddove detti animali non fossero reclamati nel termine di sessanta giorni , gli stessi possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche. Un encomio particolare, dunque, a chi di voi ha scelto di adottare uno dei tanti ospiti (cani di razza o meno) presenti nei canili italiani: si tratta senza ombra di dubbio di una scelta generosa volta a donare amore ad animali che hanno già subito traumi importanti (nella migliore delle ipotesi il semplice abbandono in canile) e necessitano, pertanto, di particolare sensibilità cinofila da parte di chi li accoglie nel proprio contesto familiare. Un discorso giuridicamente più articolato deve, invece, essere portato all'attenzione di chi sceglie di acquistare un cane presso un allevatore professionista e/o presso un negoziante. L'acquisto di un animale d'affezione rappresenta, infatti, un vero e proprio contratto di compravendita (artt. 1496 – 1490 e ss. Cc) ed, in quanto tale, il venditore è tenuto a garantire al compratore che l'animale sia esente da vizi tanto gravi, che lo rendano “inidoneo all'uso” o ne diminuiscano in modo apprezzabile il “valore economico”. Nella pratica, tuttavia, non è semplice individuare in un animale quali vizi siano tanto gravi da poter dar luogo alla responsabilità contrattuale del venditore. In punto, soccorrono gli “usi locali” citati dalla norma di legge che, per la materia che ci occupa, sono depositati presso le Camere di Commercio e possono integrare il dettato legislativo enumerando una serie di patologie animali gravemente invalidanti in relazione alle quali si potrà far valere la responsabilità contrattuale del venditore.
Si ricordi, comunque, che l'onere di comunicare il vizio dell'animale è posto a carico del compratore, il quale dovrà farlo presente all'allevatore e/o negoziante con lettera raccomandata (preferibilmente con avviso di ricevimento) entro otto giorni dalla scoperta.
Il proprietario di un cane affetto da gravi vizi ha il diritto di chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo.
In caso di risoluzione del contratto l'allevatore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti fatti in occasione della vendita, mentre il compratore deve restituire all'allevatore l'animale acquistato (se questi non è deceduto in conseguenza dei vizi/malattie denunciati), mentre chiedendo la riduzione del prezzo l'acquirente potrà tenere con sé l'animale al quale – con tutta probabilità – si sarà nel frattempo affezionato.
Si precisi come, in entrambi i casi, il venditore sia tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (se non prova di aver ignorato senza colpa i suddetti vizi) che andrà accertato con riferimento specifico ai singoli casi ma che, in via generale, si concretizza nel rimborso delle spese mediche sostenute per la cura delle patologie del cane nonché nel danno esistenziale procurato all'acquirente laddove la cura dell'animale abbia fortemente limitato l'esercizio delle sue normali occupazioni.
Concludendo, mi limito a consigliare nuovamente l'uso del buon senso sia nella scelta di adottare un cane ospite di un rifugio (acquisendo quante più informazioni possibili sulla sua storia e analizzandone l'effettiva compatibilità con le abitudini ed esigenze del nucleo familiare in cui andrà ad essere inserito) sia nella selezione del venditore cui rivolgersi per l'acquisto di un cane (informandosi quanto più possibile sulla serietà dell'allevatore cui ci si rivolge, ovvero del negoziante, nonchè sull'origine e provenienza degli animali compravenduti).
Avv. Simona Russo |