Cari Lettori,
abbiamo già parlato della responsabilità giuridica che investe il proprietario di un cane dal punto di vista civilistico e resta, quindi, da trattare – per la completezza dell’argomento - la responsabilità del proprietario di un animale dal punto di vista del diritto penale.
Viene in rilievo, anzitutto, il reato contravvenzionale di “disturbo della quiete pubblica” (art. 659, 1 comma, cp) che prevede la punizione con l’arresto e l’ammenda per chiunque suscitando o non impedendo strepiti animalidisturbi le occupazioni o il riposo delle persone: dettoillecito richiede, per la sua configurabilità, che i rumori, gli schiamazzi e gli strepiti abbiano attitudine a propagarsi disturbando così più persone ed incidendo, pertanto, sulla pubblica tranquillità.
Se è ben vero, infatti, che la Corte di Cassazione si è più volte espressa sul diritto degli animali ad abbaiare (in quanto espressione di una loro attitudine naturale) è altresì vero che il comportamento del padrone che consente il latrare dei propri cani oltremisura trova un limite proprio laddove, detti rumori, degenerino a tal punto da integrare le condizioni per il disturbo della pubblica quiete.
Trattandosi di reato di pericolo, per la sua esistenza non rileva tanto il fatto che il disturbo sia stato realmente arrecato ad una pluralità di persone quanto piuttosto la potenzialità lesiva dei rumori nei confronti di un numero indeterminato di persone ovverosia che i lamentati rumori abbiano effettivamente attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una pluralità di individui.
La Corte di Cassazione (n. 40502/2007) ha stabilito, infatti, che laddove il disturbo (sia reale che potenziale) sia circoscritto ad una sola persona non deve ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice in parola potendo il fatto costituire, tuttalpiù, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (e, come tale, fonte di risarcimento del danno) e non nella violazione penalmente sanzionabile.
Cosicchè, facendo un esempio concreto, se abitate in una casa sita in una zona isolata eccetto che per l’esistenza di un solo vicino che si lamenta per i latrati del vostro cane (perché – per esempio - non lo fanno dormire la notte) potreste essere condannati civilmente al risarcimento del danno arrecato al vicino (sempre che venga giudizialmente accertato il disturbo ed il danno) ma non essere giudicati responsabili per l’illecito penale in argomento.
Laddove, invece, abitaste nello stesso contesto isolato ma con più di un vicino, ovvero nel contesto condominiale di un quartiere popoloso, si dovrà ritenere esistente la potenzialità lesiva e/o di disturbo nei confronti di una pluralità di persone e, quindi, una volta accertato che il latrato del cane superi i limiti della normale tollerabilità, si potrebbe essere soggetti alla condanna per disturbo alla quiete pubblica con obbligo al pagamento di un’ammenda oltre che all’eventuale risarcimento del danno patito dai vicini di casa (definito recentemente “danno da latrato” Cfr. Cass. 29375/09).
Altro reato che può venire in rilievo per i possessori di cani, e di animali in genere, è il reato di “lesioni colpose” a mente del quale chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione e con la multa (art. 590 Cp).
Nella suddetta fattispecie penale potrebbero rientrare i proprietari di quei cani che, non custoditi diligentemente, determinino lesioni a terzi sia per cause accidentali che per cause di vera e propria aggressione.